La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: - interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare - parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.
Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tratto da www.tfr.gov.it
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