In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni.
La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale: - in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria; - dopo 8 anni di iscrizione al fondo: _ fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli; _ fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (vedi anche l’articolo “riscatto della posizione individuale”)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tratto da www.tfr.gov.it
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