responsabilitą penale del RSPP |
1/8/2006 |
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 500 del 9 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di infortunio sul lavoro, il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione può rispondere del delitto di lesione personale colposa congiuntamente il datore di Lavoro, in forma solidale e di compartecipazione concorsuale.
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